I permessi lavorativi: la retribuibilità
I permessi lavorativi sono stati istituiti nel 1992 dalla Legge 104. Il primo problema interpretativo in ordine di tempo è stato proprio quello della retribuibilità di tali benefici lavorativi.
La prima precisazione, ovvia ma al tempo stesso strettamente necessaria, è avvenuta infatti un anno e mezzo dopo l’approvazione della Legge 104.
La Legge 27 ottobre 1993, n. 423 ha dovuto specificare che quei permessi sono retribuiti. Altri sette anni e la Legge 8 marzo 2000, n. 53 ha chiarito che quei permessi sono anche coperti da contribuzione figurativa, cioè dai versamenti utili per il raggiungimento del diritto alla pensione.
Circa la retribuzione e la copertura figurativa non sussistono pertanto oggi problemi interpretativi.
I permessi lavorativi: le ferie e la tredicesima mensilità
Da anni uno dei quesiti più frequenti, relativamente ai permessi riconosciuti dalla Legge 104/1992 ai lavoratori con disabilità e a quelli che assistono familiari con handicap grave, è stato incentrato sull’incidenza di tale beneficio su ferie e tredicesima mensilità.
Chi usufruisce dei permessi lavorativi si è visto per anni decurtare talora le ferie, talora la tredicesima mensilità, talora entrambe, secondo il principio che tali prestazioni andavano commisurate ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Solo di recente una serie di disposizioni e pareri hanno confermato che la fruizione dei permessi lavorativi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Il tentativo iniziale di soluzione della questione l’aveva compiuto il Ministero del Lavoro. Nel proprio Parere del 5 maggio 2004 aveva affermato, rifacendosi a direttive comunitarie, recepite anche in Italia, che ferie e tredicesima mensilità non potevano essere decurtate. Le “decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex articolo 33 Legge 104/1992″, risulterebbero inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni.
A sostegno di questa tesi il Ministero del Lavoro si rifaceva al recepimento di una importantissima direttiva comunitaria che afferma il principio di parità di trattamento – applicabile “a tutte le persone sia nel settore pubblico che nel privato” – esteso esplicitamente anche nei riguardi dei portatori di handicap. La direttiva in questione, recepita dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 è la 2000/78/CE che tratta appunto di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003).
Successivamente anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con una propria Nota Circolare (8 marzo 2005, n. 208) aveva confermato la medesima indicazione rispetto alle ferie.
A suffragare l’interpretazione più favorevole per i lavoratori è giunto infine l’autorevole Parere del Consiglio di Stato (9 novembre 2005, n. 3389): tredicesima mensilità e ferie non possono essere decurtate quando i permessi sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali.
Nella quasi totalità dei casi i permessi non vengono cumulati con altri congedi: di qui la portata notevole del Parere. Peraltro il Consiglio di Stato, per giustificare il proprio Parere, non ricorre nemmeno alla normativa comunitaria pur recepita in Italia, ma alla normativa sulla paternità e sulla maternità (Testo Unico, Decreto Legislativo 151/2001).
Sia l’INPS (Messaggio 6 marzo 2006, n. 7014) che il Ministero del Lavoro (Nota Circolare del 14 gennaio 2006), con proprie note circolari, hanno ripreso le indicazioni del Consiglio di Stato, mettendo fine ad un dubbio interpretativo che creava notevoli sperequazioni e disparità di trattamento. L’indicazione pertanto è cogente sia nel settore pubblico che nel settore privato.
Purtroppo quanto sin qui espresso riguarda solo i permessi lavorativi e non anche i congedi retribuiti riconosciuti ai genitori di persone con handicap grave.