Invalidi civili: la pensione di inabilità

La pensione di inabilità è stata istituita dall’articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Condizioni:

età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
avere il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%;
disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 15.305,79
Importo 2011: Euro 260,27 per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.