![]() |
Associazione O.N.L.U.S.L'Oasi di TorrettaCentro Socio-Sanitario |
![]() |
|
|
Finanziaria 2002: le
novità per le persone disabili
Mai come quest'anno le Associazioni, in
occasione della discussione della Legge Finanziaria, sono state propositive
avanzando emendamenti relativi agli aspetti che maggiormente coinvolgono le
persone con disabilità e i loro familiari. In particolare la Federazione
Italiana per il Superamento dell'Handicap ha presentato a Gruppi
Parlamentari, della maggioranza e dell'opposizione, un insieme organico di
emendamenti espressi, fra l'altro, in modo formalmente ineccepibile e ben
motivati. Riguardavano i permessi lavorativi, i congedi retribuiti di due anni,
le agevolazioni fiscali, le barriere e così via.
Tutti questi sforzi, alla lettura della Legge
Finanziaria approvata in via definitiva dal Senato, sono risultati vani. Le novità che presentiamo
riguardano infatti solo di riflesso alcune persone disabili e le loro famiglie.
DETRAZIONI PER
FIGLI A CARICO
Chi presenta la denuncia dei redditi annuale (in proprio o attraverso il proprio datore di lavoro), ha l'opportunità di operare detrazioni per figli e familiari a carico. Può cioè ridurre l'imposta lorda a seconda del numero di familiari che ha a proprio carico. Per legge sono fissati gli importi che possono essere detratti dall'imposta lorda e gli eventuali limiti di reddito entro i quali sono ammesse queste detrazioni.
Dal 2002 la detrazione che si può operare
sull'imposta lorda che è di 516,46 euro (1 milione di lire) per ciascun figlio
a carico a condizione che non si superi il reddito complessivo di 36.151,98 euro
(70 milioni di lire). Se i figli a carico sono due il limite di reddito sale a
41.316,55 euro (80 milioni di lire). Se i figli a carico sono tre il limite è
di 46.481,12 euro (90 milioni di lire). Nessun limite di reddito è previsto se
i figli sono quattro o più. Nel caso infine che il reddito sia compreso fra i
46.481,12 e i 51.645,69 euro (100 milioni) spetta comunque una detrazione che è
pari a 303,68 euro per il primo figlio e a 336,73 euro per i successivi figli a
carico. La Finanziaria 2002 prevede inoltre che per ogni figlio disabile sia
possibile portare in detrazione 774,69 euro (1 milione e mezzo di lire). Per
definire il disabile ci si riferisce alla situazione di handicap di cui
all'articolo 3 della legge 104/1992 (non si fa menzione quindi alla connotazione
di gravità). Per gli altri familiari conviventi a carico è prevista una
detrazione pari a 285,08 euro.
Vogliamo a questo punto attirare l'attenzione
su quei contribuenti che in termini "tributari" vengono definiti
"incapienti". Gli incapienti sono quei contribuenti che hanno un
reddito tanto basso (sono qualche milione in Italia) da non poter presentare la
denuncia dei redditi. Ma si possono considerare incapienti anche quei
contribuenti che, pur presentando la denuncia, dispongono di un reddito non
molto alto e non debbono quindi allo Stato un imposta tanto alta da permettere
di sfruttare appieno le detrazioni offerte dalla normativa fiscale. Tutti questi
contribuenti trarranno un beneficio limitato, o non l'avranno affatto, da questa
manovra finanziaria. I maggiori benefici li avranno invece le famiglie con
redditi medio-alti.
Facciamo un esempio. Un operaio con un
reddito di circa 16000 euro (poco più di 30 milioni di lire) con moglie e tre
figli, di cui uno disabile a carico, ha diritto a circa 2100 euro di detrazioni.
Probabilmente questa cifra sarà molto vicina all'imposta lorda che deve
all'erario. Ma se in quell'anno vorrà detrarre spese sanitarie (quelle
detraibili) oppure spese per ausili o per la ristrutturazione dell'abitazione o
ancora per l'acquisto di un veicolo per il trasporto del figlio disabile,
l'imposta residua (sempre che ci sia) non gli permetterà di operare anche
questa detrazione e le spese citate rimarranno interamente o in larghissima
misura a suo carico. Purtroppo si tratterà di situazioni tutt'altro che
infrequenti e che riguarderanno le famiglie con reddito più basso. Un altro
esempio ancora più eclatante. Pensionato sociale con figlio a carico. Non
presenta alcuna denuncia dei redditi e non fruisce quindi di nessun beneficio.
AUMENTO DELLE PENSIONI MINIME
Dal primo gennaio prossimo le
pensioni inferiori al milione verranno innalzate a 516,89 euro (un milione di
lire) a patto che il beneficiario abbia più di 70 anni di età e che non disponga
di un reddito personale, escluso l'eventuale reddito derivante dall'abitazione,
superiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire). Nel caso sia coniugato il
reddito dei due coniugi non deve superare i 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale (circa 21 milioni totali quindi).
Lo stesso aumento a 516,89 euro spetta anche
agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti. Il limite
di reddito personale è il medesimo (6.713,98 euro), mentre il limite di età in
questo caso è abbassata a 60 anni. Come si potrà notare, la misura non
interessa gli invalidi civili parziali (dal 99% al 74% di invalidità) che
riscuotono l'assegno mensile di assistenza, né i ciechi civili parziali.
Tantomeno riguarda gli invalidi con meno di 60 anni di età anche se hanno una
disabilità gravissimi e sono privi di reddito.
Un'altra eccezione riguarda, più in
generale, il limite di età di 70 anni. Si tratta un meccanismo che anticipa di
un anno il diritto all'aumento per ogni cinque anni di contributi versati, con
un massimo di cinque anno di "bonus". Un esempio: se un pensionato ha
versato 20 anni di contributi, e la sua pensione è comunque inferiore al
milione, gli vengono riconosciuti 4 anni di bonus e potrà godere dell'aumento a
partire dal compimento del sessantaseiesimo anno di età.
INTERPRETARIATO E SORDOMUTI
La Finanziaria 2002 prevede che le spese
sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
siano detraibili in ragione del 19%.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La Legge 449/1997 aveva introdotto
disposizioni volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio, consentendo
la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di
carattere edilizio e tecnologico. In virtù di quella norma è possibile
detrarre - dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche - una cifra pari
al 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile non può superare
l'imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione
è di 150 milioni di lire. L'importo detraibile deve essere ripartito in cinque
quote annuali di pari importo; viene ammessa la possibilità di suddividere tale
importo in quote annuali su dieci anni. Questo beneficio è esteso dalla
Finanziaria approvata anche al 2002.
Ricordiamo gli elementi per noi più
rilevanti di questa norma. Nelle parti comuni degli edifici sono ammesse alla
detrazione le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla
manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione nelle singole unità
immobiliari. Le opere per l'eliminazione di barriere architettoniche sono
esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi insistano
nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli
edifici. Il beneficio fiscale non interessa solo l'installazione di ascensori e
montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione aprendo
l'opportunità di ottenere l'agevolazione anche sulle soluzioni di domotica e
controllo ambientale. Sempre a proposito di prestazioni di recupero edilizio,
anche per il 2002 verrà applicata l'aliquota IVA del 10% introdotta nel 2000.
L'agevolazione regolamentata in modo piuttosto articolato, si applica alle opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati destinati ad uso
abitativo privato. Oltre che su queste prestazioni l'IVA al 10% si applica anche
su alcuni prodotti già definiti dal Decreto del Ministro delle finanze del 29
dicembre 1999 e cioè su: ascensori, infissi esterni ed interni, videocitofoni,
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie
da bagno, impianti di sicurezza se destinati a fabbricati a prevalentemente uso
abitativo.
FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 13/1989
Con particolare insistenza era stato
richiesto dalle associazioni che fosse rifinanziata la Legge 13/1989, che
prevede contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici private. Alla voce relativa al Ministero delle infrastrutture non è
previsto, come richiesto invece dalle Associazioni dei disabili, alcun
finanziamento della Legge 13/1989. Per questa, quindi, per gli anni a venire non
è prevista nessuna copertura. La Legge 13/1989 è la norma che prevede
contributi a favore dei disabili che si trovino nella necessità di eliminare
barriere architettoniche all'interno della propria abitazione, contributi che,
lo ricordiamo, vanno richiesti tramite il Comune ove è sito l'immobile su cui
intervenire. L'ultimo finanziamento utile della Legge 13/1989 è stato previsto
dalla Legge 2 ottobre 1997, n. 345 che aveva stabilito un stanziamento di 20
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
MORBO DI COOLEY E DREPANOCITOSI
Fra gli articoli della nuova Finanziaria se
ne trova uno che introduce misure a favore dei lavoratori affetti da talassemia
major (morbo di Cooley) e drepanocitosi. I lavoratori affetti da queste
patologie da talassemia major che hanno raggiunto un'anzianità contributiva
pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età
anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. La misura, che giustamente farà piacere ai diretti interessati,
lascia un po' perplessi in quanto alla logica (se ve n'è una) adottata: vi sono
infatti centinaia di patologie invalidanti almeno quanto la talassemia che
avrebbero pari diritto a una provvidenza simile.
(*) Responsabile del Centro
per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
http://www.handylex.org