Associazione O.N.L.U.S.

L'Oasi di Torretta

Centro Socio-Sanitario


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Finanziaria 2002: le novità per le persone disabili

Mai come quest'anno le Associazioni, in occasione della discussione della Legge Finanziaria, sono state propositive avanzando emendamenti relativi agli aspetti che maggiormente coinvolgono le persone con disabilità e i loro familiari. In particolare la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap ha presentato a Gruppi Parlamentari, della maggioranza e dell'opposizione, un insieme organico di emendamenti espressi, fra l'altro, in modo formalmente ineccepibile e ben motivati. Riguardavano i permessi lavorativi, i congedi retribuiti di due anni, le agevolazioni fiscali, le barriere e così via.

Tutti questi sforzi, alla lettura della Legge Finanziaria approvata in via definitiva dal Senato, sono risultati vani. Le novità che presentiamo riguardano infatti solo di riflesso alcune persone disabili e le loro famiglie.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Chi presenta la denuncia dei redditi annuale (in proprio o attraverso il proprio datore di lavoro), ha l'opportunità di operare detrazioni per figli e familiari a carico. Può cioè ridurre l'imposta lorda a seconda del numero di familiari che ha a proprio carico. Per legge sono fissati gli importi che possono essere detratti dall'imposta lorda e gli eventuali limiti di reddito entro i quali sono ammesse queste detrazioni.

Dal 2002 la detrazione che si può operare sull'imposta lorda che è di 516,46 euro (1 milione di lire) per ciascun figlio a carico a condizione che non si superi il reddito complessivo di 36.151,98 euro (70 milioni di lire). Se i figli a carico sono due il limite di reddito sale a 41.316,55 euro (80 milioni di lire). Se i figli a carico sono tre il limite è di 46.481,12 euro (90 milioni di lire). Nessun limite di reddito è previsto se i figli sono quattro o più. Nel caso infine che il reddito sia compreso fra i 46.481,12 e i 51.645,69 euro (100 milioni) spetta comunque una detrazione che è pari a 303,68 euro per il primo figlio e a 336,73 euro per i successivi figli a carico. La Finanziaria 2002 prevede inoltre che per ogni figlio disabile sia possibile portare in detrazione 774,69 euro (1 milione e mezzo di lire). Per definire il disabile ci si riferisce alla situazione di handicap di cui all'articolo 3 della legge 104/1992 (non si fa menzione quindi alla connotazione di gravità). Per gli altri familiari conviventi a carico è prevista una detrazione pari a 285,08 euro.

Vogliamo a questo punto attirare l'attenzione su quei contribuenti che in termini "tributari" vengono definiti "incapienti". Gli incapienti sono quei contribuenti che hanno un reddito tanto basso (sono qualche milione in Italia) da non poter presentare la denuncia dei redditi. Ma si possono considerare incapienti anche quei contribuenti che, pur presentando la denuncia, dispongono di un reddito non molto alto e non debbono quindi allo Stato un imposta tanto alta da permettere di sfruttare appieno le detrazioni offerte dalla normativa fiscale. Tutti questi contribuenti trarranno un beneficio limitato, o non l'avranno affatto, da questa manovra finanziaria. I maggiori benefici li avranno invece le famiglie con redditi medio-alti.

Facciamo un esempio. Un operaio con un reddito di circa 16000 euro (poco più di 30 milioni di lire) con moglie e tre figli, di cui uno disabile a carico, ha diritto a circa 2100 euro di detrazioni. Probabilmente questa cifra sarà molto vicina all'imposta lorda che deve all'erario. Ma se in quell'anno vorrà detrarre spese sanitarie (quelle detraibili) oppure spese per ausili o per la ristrutturazione dell'abitazione o ancora per l'acquisto di un veicolo per il trasporto del figlio disabile, l'imposta residua (sempre che ci sia) non gli permetterà di operare anche questa detrazione e le spese citate rimarranno interamente o in larghissima misura a suo carico. Purtroppo si tratterà di situazioni tutt'altro che infrequenti e che riguarderanno le famiglie con reddito più basso. Un altro esempio ancora più eclatante. Pensionato sociale con figlio a carico. Non presenta alcuna denuncia dei redditi e non fruisce quindi di nessun beneficio.

AUMENTO DELLE PENSIONI MINIME

Dal primo gennaio prossimo le pensioni inferiori al milione verranno innalzate a 516,89 euro (un milione di lire) a patto che il beneficiario abbia più di 70 anni di età e che non disponga di un reddito personale, escluso l'eventuale reddito derivante dall'abitazione, superiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire). Nel caso sia coniugato il reddito dei due coniugi non deve superare i 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (circa 21 milioni totali quindi).

Lo stesso aumento a 516,89 euro spetta anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti. Il limite di reddito personale è il medesimo (6.713,98 euro), mentre il limite di età in questo caso è abbassata a 60 anni. Come si potrà notare, la misura non interessa gli invalidi civili parziali (dal 99% al 74% di invalidità) che riscuotono l'assegno mensile di assistenza, né i ciechi civili parziali. Tantomeno riguarda gli invalidi con meno di 60 anni di età anche se hanno una disabilità gravissimi e sono privi di reddito.

Un'altra eccezione riguarda, più in generale, il limite di età di 70 anni. Si tratta un meccanismo che anticipa di un anno il diritto all'aumento per ogni cinque anni di contributi versati, con un massimo di cinque anno di "bonus". Un esempio: se un pensionato ha versato 20 anni di contributi, e la sua pensione è comunque inferiore al milione, gli vengono riconosciuti 4 anni di bonus e potrà godere dell'aumento a partire dal compimento del sessantaseiesimo anno di età.

INTERPRETARIATO E SORDOMUTI

La Finanziaria 2002 prevede che le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti siano detraibili in ragione del 19%.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La Legge 449/1997 aveva introdotto disposizioni volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico. In virtù di quella norma è possibile detrarre - dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche - una cifra pari al 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile non può superare l'imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni di lire. L'importo detraibile deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo; viene ammessa la possibilità di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni. Questo beneficio è esteso dalla Finanziaria approvata anche al 2002.

Ricordiamo gli elementi per noi più rilevanti di questa norma. Nelle parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione nelle singole unità immobiliari. Le opere per l'eliminazione di barriere architettoniche sono esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici. Il beneficio fiscale non interessa solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione aprendo l'opportunità di ottenere l'agevolazione anche sulle soluzioni di domotica e controllo ambientale. Sempre a proposito di prestazioni di recupero edilizio, anche per il 2002 verrà applicata l'aliquota IVA del 10% introdotta nel 2000. L'agevolazione regolamentata in modo piuttosto articolato, si applica alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati destinati ad uso abitativo privato. Oltre che su queste prestazioni l'IVA al 10% si applica anche su alcuni prodotti già definiti dal Decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 e cioè su: ascensori, infissi esterni ed interni, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza se destinati a fabbricati a prevalentemente uso abitativo.

FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 13/1989

Con particolare insistenza era stato richiesto dalle associazioni che fosse rifinanziata la Legge 13/1989, che prevede contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici private. Alla voce relativa al Ministero delle infrastrutture non è previsto, come richiesto invece dalle Associazioni dei disabili, alcun finanziamento della Legge 13/1989. Per questa, quindi, per gli anni a venire non è prevista nessuna copertura. La Legge 13/1989 è la norma che prevede contributi a favore dei disabili che si trovino nella necessità di eliminare barriere architettoniche all'interno della propria abitazione, contributi che, lo ricordiamo, vanno richiesti tramite il Comune ove è sito l'immobile su cui intervenire. L'ultimo finanziamento utile della Legge 13/1989 è stato previsto dalla Legge 2 ottobre 1997, n. 345 che aveva stabilito un stanziamento di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

MORBO DI COOLEY E DREPANOCITOSI

Fra gli articoli della nuova Finanziaria se ne trova uno che introduce misure a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi. I lavoratori affetti da queste patologie da talassemia major che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La misura, che giustamente farà piacere ai diretti interessati, lascia un po' perplessi in quanto alla logica (se ve n'è una) adottata: vi sono infatti centinaia di patologie invalidanti almeno quanto la talassemia che avrebbero pari diritto a una provvidenza simile.

(*) Responsabile del Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare http://www.handylex.org