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Associazione O.N.L.U.S.L'Oasi di TorrettaCentro Socio-Sanitario |
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Il
22 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva i 158 articoli
che compongono la Legge Finanziaria per il 2001. La norma era attesa soprattutto
per le misure che, a detta del Governo, avrebbero consentito la restituzione del
cosiddetto "bonus fiscale" cioè di quella parte di introiti percepiti
dall’Erario e ritenuti in eccesso rispetto al fabbisogno dello Stato. La
restituzione di questo bonus fiscale si concretizza in una, pur minima,
diminuzione della pressione fiscale sulle famiglie, nella detassazione della
prima casa, ma anche nell’intenzione di una progressiva abolizione dei ticket
sanitari. Altri benefici erano stati introdotti dal "collegato
fiscale" approvato ai primi di novembre.
Alcune
specifiche novità sono da segnalare anche per le persone con disabilità e per
le loro famiglie. Si tratta soprattutto di misure di ambito fiscale e di ambito
lavorativo; vediamo in sintesi.
Detrazione
fiscale e barriere architettoniche
La
Finanziaria 1998 (L. 449/1997) aveva introdotto disposizioni volte a favorire il
recupero del patrimonio edilizio, consentendo la detraibilità delle spese
sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e
tecnologico. In virtù di quella norma è possibile detrarre - dall’imposta
lorda sui redditi delle persone fisiche - una cifra pari al 36% delle spese
sostenute. L’importo massimo detraibile non può superare l’imposta lorda
stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150
milioni di lire. L’importo detraibile deve essere ripartito in cinque quote
annuali di pari importo; viene ammessa la possibilità di suddividere tale
importo in quote annuali su dieci anni.
Nelle
parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti da
interventi volti alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Le stesse spese, ad
esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla
detrazione nelle singole unità immobiliari. Le opere per l’eliminazione di
barriere architettoniche sono esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia
che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano
realizzati in parti comuni degli edifici. La Finanziaria per l’anno 2001 ha
disciplinato in modo più dettagliato questa opportunità. Il beneficio
innanzitutto spetta solo in relazione a persone con handicap grave (articolo 3,
comma 3 della Legge 104/1992). Inoltre il beneficio fiscale non interessa solo
l’installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione. Questo apre l’opportunità di ottenere l’agevolazione
anche sulle soluzioni di domotica e controllo ambientale.
Sempre
a proposito di prestazioni di recupero edilizio, anche per il 2001 verrà
applicata l’aliquota IVA del 10% introdotta nel 2000. L’agevolazione si
applica alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su
fabbricati destinati ad uso abitativo privato.
Oltre
che su queste prestazioni l’IVA al 10% si applica anche su alcuni prodotti già
definiti dal Decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 e cioè su:
ascensori, infissi esterni ed interni, videocitofoni, apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno,
impianti di sicurezza se destinati a fabbricati a prevalentemente uso abitativo.
Nuove
agevolazioni sui mezzi di trasporto
Negli
ultimi mesi del 2000 le agevolazioni sui mezzi di trasporto destinati alle
persone con disabilità sono state profondamente modificate. In precedenza,
l’IVA agevolata spettava unicamente alle persone con disabilità di tipo
motorio che acquistassero e adattassero il mezzo di trasporto alle proprie
esigenze. Queste spese sono anche detraibili dalla denuncia dei redditi,
beneficio cui anche i non vedenti e i sordomuti sono stati ammessi dopo la
Finanziaria dello scorso anno.
Il
"collegato fiscale" del novembre scorso, ha esteso anche
l’agevolazione IVA e l’esenzione dal pagamento del bollo auto alle persone
non vedenti e ai sordomuti, senza che questi siano tenuti ad adattare il mezzo
di trasporto.
La
Finanziaria di quest’anno ha ammesso a tutti i benefici fiscali, anche in
questi casi senza obbligo di adattamenti, le persone con disabilità
intellettiva o psichica: potranno quindi godere di IVA al 4%, di detrazione
fiscale (al 19%) e di esenzione dal pagamento del bollo auto.
Il
requisito fissato è quello della gravità dell’handicap che deve essere
"tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento". Non mancheranno le proteste da parte dei genitori di
persone titolari di indennità di frequenza, esclusi esplicitamente dai nuovi
benefici.
Altra
piccola "rivoluzione" riguarda gli "invalidi con grave
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni"
cui non è più fatto obbligo di modificare il mezzo quale condizione per poter
accedere a tutte le agevolazioni fiscali. Quale sia la documentazione che
dimostra le gravi difficoltà di deambulazione, non è dato - per ora - sapere.
Riteniamo che questo aspetto sarà oggetto di una specifica circolare del
Ministero delle Finanze.
Un’ultima
modificazione riguarda le tipologie dei mezzi ammessi alla detrazione IRPEF:
anche le spese sostenute per l’acquisto di autocaravan potranno essere
detratte nelle misura del 19% e nel limite dei 35 milioni di spesa. Sugli
autocaravan non è prevista invece l’applicazione dell’IVA agevolata.
La
lettura combinata delle vecchie e delle nuove disposizioni ci fornisce un nuovo
quadro, piuttosto pasticciato, delle agevolazioni legate alle tipologie di
mezzi.
|
Tipologia
di mezzo |
Agevolazioni |
Soggetti
ammessi |
|
Motocarrozzette
a tre ruote |
Iva,
detrazione Irpef, esenzione bollo |
Disabili
intellettivi e motori |
|
Motoveicoli
per trasporto promiscuo |
Iva,
detrazione Irpef, esenzione bollo |
Disabili
intellettivi e motori |
|
Motoveicoli
per trasporti specifici |
Iva,
detrazione Irpef, esenzione bollo |
Disabili
intellettivi e motori |
|
Autovetture |
Iva,
detrazione Irpef, esenzione bollo |
Disabili
intellettivi, motori e sensoriali |
|
Autoveicoli
per trasporto promiscuo |
Iva,
detrazione Irpef, esenzione bollo |
Disabili
intellettivi, motori e sensoriali |
|
Autoveicoli
per trasporti specifici |
Iva,
detrazione Irpef, esenzione bollo |
Disabili
intellettivi, motori e sensoriali |
|
Autocaravan |
Detrazione
Irpef |
Disabili
intellettivi e motori |
Congedi
retribuiti
La
Legge 53/2000 è una norma cui è stato dato notevole rilievo in quanto ha
previsto nuove forme di flessibilità lavorativa, fra cui l’opportunità per
il lavoratore di richiedere fino a due anni di congedo non retribuito per gravi
motivi familiari.
La
Legge Finanziaria per il 2001 prevede che nel caso questi congedi siano motivati
dall’assistenza ad una persona con handicap grave, debbano essere retribuiti
con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da
contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano
fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo
di durata annuale.
Il
congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei
genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap. La nuova disposizione non prevede
l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né
consente l’applicazione del beneficio ad lavoratori diversi dai genitori nel
caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza.
Ma
devono sussistere anche altre condizioni oggettive per poter accedere ai
congedi: il disabile deve essere in possesso della certificazione di handicap
grave da almeno cinque anni. Questa immotivata imposizione impedisce l’accesso
al beneficio da parte di genitori di bambini in tenera età o in altre
situazioni pur gravi (es. assistenza prolungata ad un disabile immediatamente
dopo un incidente).
Prepensionamenti
La
Legge Finanziaria consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi
causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per
cento o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente
svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa; il beneficio è
riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa
utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Solo
in apparenza si tratta di una novità di grande spessore. Infatti usufruendo di
questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto raggiunge il diritto ad
andare in pensione con cinque anni di anticipo, ma l’importo della pensione
sarà comunque proporzionata agli anni effettivamente lavorati.
Inoltre
è il caso di specificare che la disposizione non riguarda i lavoratori parenti
di persone con handicap grave, come da più parti era stato richiesto.
Persone
con sindrome di Down
La
Finanziaria contiene una singolare novità a favore delle persone con sindrome
di Down. Il testo è questo: "I cittadini affetti dalla sindrome di Down e
i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti
disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite
mediche, finalizzate all’accertamento della disabilità, ad esclusione dei
casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia."
Il
testo approvato è parzialmente vuoto di significato oltre che scorretto.
Infatti non è affatto prevista la ripetizione annuale delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della disabilità.
Esiste
invece attualmente l’obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno:
·
la dichiarazione
di responsabilità in merito alla sussistenza o meno di ricovero per gli
invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
·
la dichiarazione
di responsabilità in ordine alla permanenza o meno dell’iscrizione alle liste
di collocamento obbligatorio, per i soli percettori di assegno mensile di
assistenza.
Tuttavia
nel caso di disabilità intellettiva o psichica era già previsto che quella
dichiarazione annuale fosse sostituita da un certificato medico, presentato una
tantum, senza necessità di rinnovo.
Non
si comprende pertanto la logica della disposizione introdotta. L’unica ipotesi
che ci sentiamo di formulare è che lo spirito sia di evitare accertamenti
(finora a campione) su patologie dimostrate e stabilizzate. Se così fosse,
tuttavia, non si comprende come non si siano indicate in modo più esplicito
condizioni genetiche parimenti gravi e consolidate se non addirittura
ingravescenti (es. Distrofia di Duchenne).
Invalidità
civile, INPS e Regioni
Un
Decreto Legislativo del 1998 (D. Lgs. 112 art. 130), ha attribuito alle Regioni
la funzione concessiva delle provvidenze economiche derivanti da invalidità
civile. La nuova Finanziaria ammette la possibilità per le Regioni di delegare
tale funzione all’INPS. E’ un’opportunità che giunge inaspettata proprio
nel momento in cui tale passaggio di competenze stava faticosamente prendendo
avvio.
Contrassegno
invalidi
E’ stato finalmente precisato che il rilascio del contrassegno invalidi, quello utilizzato per parcheggiare negli spazi riservati, è esente da imposta di bollo.
AGEVOLAZIONI FAMIGLIE DI DISABILI
Dal primo gennaio di quest'anno per i disabili e i loro familiari sono aumentate le facilitazioni per l'acquisto di autovetture destinate al loro trasporto e di veicoli adattati alle particolari esigenze del portatore di handicap.
La legge 342 del 21/11/2000, legata alla penultima Finanziaria, ha, infatti, esteso alle famiglie con disabili non vedenti o sordomuti, fiscalmente a carico, una serie di agevolazioni per l'acquisto di auto.
Tuttavia, la svolta definitiva nel campo delle agevolazioni è avvenuta con la Finanziaria 2001, che include anche i disabili psichici — se destinatari di indennità di accompagnamento — o meglio le loro famiglie, fra coloro che possono usufruire dei benefici fiscali per l'acquisto di un'autovettura.
Ma vediamo in dettaglio quali sono le agevolazioni ora in vigore
Cilindrata
Una novità della legge 342, del 22 novembre 2000, riguarda la possibilità di acquistare veicoli diesel fino ai 2.800 centi-metri cubici di cilindrata. Con la precedente normativa, invece, l'agevolazione era consentita solo per vetture fino a 2.500 di cilindrata.
Detrazione irpef
Vi è la possibilità per il disabile stesso oppure per il familiare cui è a carico, di detrarre dall'Irpef il 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di un veicolo nuovo o usato, il cui costo non superi i 35 milioni di lire e la cui cilindrata non superi i 2.000 centimetri cubici per i motori a benzina e 2.800 per i veicoli con motore diesel. Il provvedimento viene esteso anche alle vetture destinate al trasporto di persone e cose con nove posti compreso quello del guidatore. E' prevista, però, un'unica possibilità di detrazione fiscale ogni quattro anni.
La detrazione, inoltre, viene applicata sulle spese per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono, invece, esclusi da qualsiasi agevolazione il premio assicurativo e le spese per carburante e lubrificante.
IVA agevolata
in questo campo la normativa è invariata: per l'acquisto di autovetture nuove o usate per i disabili l'Iva non è del 20 ma del 4 per cento. L'agevolazione comprende sia le vetture adattate prodotte in serie, sia quelle modificate su richiesta dell'acquirente. La riduzione vale anche per i costi relativi a strumenti e accessori speciali per la guida oppure per il trasporto di disabili. Restano, invece, ancora esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici, anche se adattati al trasporto dei disabili.
A differenza dell'Irpef, l'Iva al 4% viene applicata sull'acquisto di veicoli di qualsiasi prezzo; ma anche in questo caso per una sola volta nel corso di un quadriennio. Questa facilitazione può essere però rinnovata entro i quattro anni dopo la cancellazione al Pra, il Pubblico registro automobilistico, della precedente vettura.
Esenzione bollo
Hanno diritto all'esenzione del bollo auto tutti i veicoli di qualsiasi prezzo adattati per i disabili, compresi quelli muniti di solo cambio automatico, ma che rientrano però nei limiti di cilindrata previsti per le agevolazioni Iva (2.000 cm cubici a benzina e 2.800 diesel contro i 2.500 precedenti). L'esenzione spetta sia al disabile intestatario della vettura stessa, sia a un suo familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Trascrizione
Beneficiano dell'esenzione dell'imposta di trascrizione al Pubblico registro tutti i veicoli nuovi o usati adattati alla guida e al trasporto di disabili (restano invece da pagare l'imposta di bollo e gli emolumenti del Pra). L'esenzione adesso è prevista anche in caso di intestazione del veicolo a favore del familiare con il disabile fiscalmente a carico.
Come ottenere le agevolazioni evitando di mettersi in coda
La richiesta di riduzione Iva, accompagnata dai relativi documenti, va richiesta al rivenditore al momento dell'acquisto, spetterà poi al rivenditore comunicare all'Ufficio Iva i dati relativi alla pratica. L'esenzione dal bollo generalmente va richiesta all'ufficio delle Entrate e alla sezione staccata della Direzione regionale delle Entrate. La richiesta dell'esenzione dell'imposta Pra va rivolta agli Uffici del Pubblico registro automobilistico.
Procedura necessaria
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Agevolazione |
Autocertificazione dei requisiti |
Autentica della firma |
Presentazione dei documenti |
Presentazione dei documenti |
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tramite altri |
per raccomandata |
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Riduzione Iva sull'acquisto dell'auto |
Sì |
Sì |
No |
No |
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Esenzione bollo e imposta Pra |
Sì |
No |
Sì con fotocopia del documento d'identità |
Sì con fotocopia del documento d'identità |
Altre agevolazioni
Le norme fiscali si occupano anche di personale domestico e addetto all'assistenza al disabile. I contributi di questo personale possono essere dedotti, fino a un massimo di 3 milioni di lire, dal reddito complessivo della famiglia.
Una ulteriore agevolazione riguarda le spese per assistenza sanitaria anche se le persone sono già esenti dai ticket. La spesa sanitaria, se superiore all'Irpef che il disabile deve allo stato per un suo reddito, può essere detratta dal familiare anche se il disabile non è a carico.
Continua ad essere deducibile la spesa per l'assistenza specialistica alle persone con grave e permanente disabilità.