FINANZIARIA 2004
Le novità
1) L’art. 42 della Legge 326/03, ha soppresso la possibilità di presentare ricorsi amministrativi contro i verbali emessi dalle Commissioni ASL di accertamento di invalidità e di handicap e stabilito che i ricorsi potranno essere proposti solo di fronte al giudice ordinario. Tuttavia con il Decreto Legge 355 del 24 dicembre 2003 è stata posticipata l’efficacia di questa disposizione al 31 dicembre 2004. Pertanto per tutto il 2004 sarà ancora possibile presentare i ricorsi amministrativi relativi ai verbali di accertamento dell’invalidità e di handicap.
PROVVIDENZE ECONOMICHE
Nella tabella che segue, vengono riportati gli
importi in euro per l’anno 2004, comparati con quelli del 2003
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Tipo di Provvidenza |
|
Importo |
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Limite di |
reddito |
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2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
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Pensione ciechi civili assoluti |
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242, 13 |
248,19 |
13.103,20 |
13.417,68 |
|
Pensione ciechi civili assoluti |
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223,90 |
229,50 |
13.103,20 |
13.417,68 |
|
Pensione ciechi civili parziali |
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223,90 |
229,50 |
13.103,20 |
13.417,68 |
|
Pensione invalidi civili totali |
|
223,90 |
229,50 |
13.103,20 |
13.417,68 |
|
Pensione sordomuti |
|
223,90 |
229,50 |
13.103,20 |
13.417,68 |
|
Assegno mensile invalidi civili parziali |
|
223,90 |
229,50 |
3.846,05 |
3.942,25 |
|
Indennità mensile frequenza minori |
|
223,90 |
229,50 |
3.846,05 |
3.942,25 |
|
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti |
|
633,68 |
649,15 |
nessuno |
nessuno |
|
Indennità di accompagnamento invalidi civili
totali |
|
431,19 |
436,77 |
nessuno |
nessuno |
|
Indennità comunicazione sordomuti |
|
217,66 |
220,18 |
nessuno |
nessuno |
|
Indennità speciale ciechi ventesimisti |
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113,91 |
157,69 |
nessuno |
nessuno |
|
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
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402,12 |
412,18 |
nessuno |
nessuno |
2) CONGEDI RETRIBUITI
La Legge 53/2000 aveva introdotto l’opportunità
, per i genitori di persone con handicap grave, di ottenere un congedo
retribuito, anche frazionabile, di due anni; è bene ricordare che la stessa
agevolazione non viene concessa per altre relazioni di parentela o affinità, ad
esempio la moglie lavoratrice che assiste il marito non ha diritto a questo
congedo retribuito che spetta, lo ripetiamo , sole nel caso che si assista un
figlio. Dalla Legge era stato posto un altro limite e cioè, per potere ottenere
il congedo era necessario che il figlio disabile fosse in possesso del
certificato di handicap grave ( art. 3 comma tre della Legge 104/92) da almeno 5
anni. Questa limitazione impediva la fruizione del beneficio ai genitori di
bambini in tenerissima età, oppure nei casi di trauma e quindi
nell’immediatezza del bisogno. Questo limite dei cinque anni è stato
finalmente abrogato dalla Legge Finanziaria.
3) TRASFERIMENTI
La Legge Finanziaria del 2004 favorisce i
trasferimenti e le “ ricongiunzioni familiari”per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni . Questa agevolazione interessa i genitori di bambini
fino a tre anni di età. Il genitore potrà richiedere il trasferimento nella
stessa provincia o regione ove lavori il coniuge. Il trasferimento , concedibile
anche in modo frazionato e in ogni modo per
un periodo non superiore a tre anni, è subordinato alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile, di corrispondente posizione retributiva, e previo assenso
delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso dovrà
essere, in ogni modo, motivato. L’assenso o il dissenso,
dell’Amministrazione, devono essere comunicati all’interessato entro trenta
giorni dalla domanda.
La nuova disposizione
non prevede che l’agevolazione sia estesa o ampliata nel caso in cui il
figlio abbia piu’ di tre anni e
sia disabile.
4) FINANZIAMENTI
La già citata Legge 326/03 aveva previsto un
incremento minimo del Fondo per le Politiche sociali, compensato poi da altre
limitazioni. La dotazione finale del fondo risulta, a conti fatti, inferiore a
quella prevista per il 2003. L’incremento viene comunque vincolato dalla Legge
Finanziaria a quattro voci:
a)
politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un
importo pari a 70 milioni di euro;
b)
abbattimento della barriere architettoniche di cui alla Legge 9 Gennaio
89, n 13 per un importo pari a 20 milioni di euro;
c)
servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d)
servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia , per un importo
pari a 67 milioni di euro.
ARTICOLI SULLA DISABILITA’
Art. 23
(Fondi sanitari e previdenza complementare)
Nei procedimenti giurisdizionali l’invalidità
civile di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, nei
casi in cui sia legittimata la regione, quest’ultima, fatte salve le ordinarie
modalità di difesa in giudizio,
puo’ essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o dalle
aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l’Inps,
da avvocati dipendenti da tale enti senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il
trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n 545, che comunque non configura mai attività di
pubblico impiego, sono devolute alla competenza di giudice ordinario. Nel
medesimo decreto legislativo n 545 del 1992, all’art. 27, comma 1, la parola
“regionale” è soppressa.
(omissis)
Art. 22
( Interventi a sostegno della condizione parentale)
Dopo l’art. 4 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001n 151, è inserito il seguente : Art.
42-bis.
(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alla
amministrazioni pubbliche).
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età
dipendente di amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e
successive modificazioni, puo’ essere assegnato , a richiesta anche in modo
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla
sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve
essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati
all’interessato entro tenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente
lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova
assunzione.
All’art. 42, comma 5 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n 151, le parola : <<da almeno cinque anni>>
sono soppresse.
All’art. 49, comma 1 del decreto – legge 30
settembre 2003, n 269, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n 326, dopo le parole: << e delle aziende sanitarie locali>>,
sono inserite le seguenti:<<degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati, >>.
E’ istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l’edilizia a canone speciale, con
una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006
si provvede ai seni dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 45 agosto
1978, n 468, e successive modificazion.
Il Fondo di cui al comma 4 è ripartito annualmente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui
territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla
popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 4 sono
utilizzati per l’attuazione di
programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei
comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di
abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 9.
Ai fini di cui al comma 6, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate nei limiti delle disponibilità
di cui al comma 4:
a)
le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli
investimenti necessari, per
l’attuazione dei programmi di cui al comma 6, ivi compresi gli oneri per la
progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il
contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e per i
successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi,
b)
la misura di cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale
percepiti in attuazione dei commi 108 a 10 concorrono alla determinazione della
bese imponibile dei percettori.
L’attuazione dei programmi di cui al coma 6 è
condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui
territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di
specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva
della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
I contatti di locazione a canone speciale possono
essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo,
riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle
leggi regionale per la concessione di alloggi di di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo
determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si
trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle
locazioni immobiliari e dell’incidenza tra la popolazione residente delle
situazioni di disagio abitativo.
Le unità abitative realizzate o recuperate in
attuazione delle disposizioni del comma 6, la cui superficie complessiva non
puo’ essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a
canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 8, e
che comunque per un periodo non
inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali.
I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di
gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i
requisiti reddituali di cui al comma 9. La misura del canone annuo non deve
eccedere il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato.
I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui
al comma 8, possono disporre la riduzione
del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di
costruzione ovvero l’esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione
dell’aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle
caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.
L’incremento della dotazione del Fondo Nazionale
per le politiche sociali di cui all’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n 449, disposta per l’anno 2004 dall’art. 21, comma 6, del decreto –
legge 30 settembre 2003, n 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n 326, come modificato dalla presente legge, deve essere
utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
a)
politiche per la famiglia e in particolare
per anziani e disabili, per un importo pari 70 milioni di euro,
b)
abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio
89, n 13, per un importo pari a 20 milioni di euro,
c)
servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro,
d)
servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo
pari a 67 milioni di euro.
Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del
comma 12, limitatamente alle scuole dell’infanzia, devono esser adottati
previo accordo tra i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca e del lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni.
(omissis)
n.b.
Gli articoli sopra riportati sono tratti da una
rielaborazione realizzata dal sito : www.gildavenezia.it