FINANZIARIA 2004

Le   novità riportate nella finanziaria 2004, approvata con Legge n 350 del 24/12/03, sono le seguenti:

 1) L’art. 42 della Legge 326/03, ha soppresso la possibilità di presentare ricorsi amministrativi contro i verbali emessi dalle Commissioni ASL di accertamento di invalidità e di handicap e stabilito che i ricorsi potranno essere proposti solo di fronte al giudice ordinario. Tuttavia con il Decreto Legge 355 del 24 dicembre 2003 è stata posticipata  l’efficacia di questa disposizione al 31 dicembre 2004. Pertanto per tutto il 2004 sarà ancora possibile presentare i ricorsi amministrativi relativi ai verbali di accertamento dell’invalidità e di handicap. 

 PROVVIDENZE ECONOMICHE

 Nella tabella che segue, vengono riportati gli importi in euro per l’anno 2004, comparati con quelli del 2003  

Tipo di Provvidenza

 

Importo

 

Limite di

reddito

 

 

2003

2004

2003

2004

Pensione ciechi civili assoluti

 

242, 13

248,19

13.103,20

13.417,68

Pensione ciechi civili assoluti

 

223,90

229,50

13.103,20

13.417,68

Pensione ciechi civili parziali

 

223,90

229,50

13.103,20

13.417,68

Pensione invalidi civili totali

 

223,90

229,50

13.103,20

13.417,68

Pensione sordomuti

 

223,90

229,50

13.103,20

13.417,68

Assegno mensile invalidi civili parziali

 

223,90

229,50

3.846,05

3.942,25

Indennità mensile frequenza minori

 

223,90

229,50

3.846,05

3.942,25

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti

 

633,68

649,15

nessuno

nessuno

Indennità di accompagnamento invalidi civili totali

 

431,19

436,77

nessuno

nessuno

Indennità comunicazione sordomuti

 

217,66

220,18

nessuno

nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti

 

113,91

157,69

nessuno

nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major

 

402,12

412,18

nessuno

nessuno

2) CONGEDI RETRIBUITI

 La Legge 53/2000 aveva introdotto l’opportunità , per i genitori di persone con handicap grave, di ottenere un congedo retribuito, anche frazionabile, di due anni; è bene ricordare che la stessa agevolazione non viene concessa per altre relazioni di parentela o affinità, ad esempio la moglie lavoratrice che assiste il marito non ha diritto a questo congedo retribuito che spetta, lo ripetiamo , sole nel caso che si assista un figlio. Dalla Legge era stato posto un altro limite e cioè, per potere ottenere il congedo era necessario che il figlio disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave ( art. 3 comma tre della Legge 104/92) da almeno 5 anni. Questa limitazione impediva la fruizione del beneficio ai genitori di bambini in tenerissima età, oppure nei casi di trauma e quindi nell’immediatezza del bisogno. Questo limite dei cinque anni è stato finalmente abrogato dalla Legge Finanziaria.

3) TRASFERIMENTI " Ricongiunzioni familiari"

 La Legge Finanziaria del 2004 favorisce i trasferimenti e le “ ricongiunzioni familiari”per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni . Questa agevolazione interessa i genitori di bambini fino a tre anni di età. Il genitore potrà richiedere il trasferimento nella stessa provincia o regione ove lavori il coniuge. Il trasferimento , concedibile anche in modo frazionato e in ogni modo  per un periodo non superiore a tre anni, è subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile, di corrispondente posizione retributiva, e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso dovrà essere, in ogni modo, motivato. L’assenso o il dissenso, dell’Amministrazione, devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

 La nuova disposizione  non prevede che l’agevolazione sia estesa o ampliata nel caso in cui il figlio abbia piu’ di tre anni  e sia disabile.

 4) FINANZIAMENTI

 La già citata Legge 326/03 aveva previsto un incremento minimo del Fondo per le Politiche sociali, compensato poi da altre limitazioni. La dotazione finale del fondo risulta, a conti fatti, inferiore a quella prevista per il 2003. L’incremento viene comunque vincolato dalla Legge Finanziaria a quattro voci:

a)      politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;

b)      abbattimento della barriere architettoniche di cui alla Legge 9 Gennaio 89, n 13 per un importo pari a 20 milioni di euro;

c)      servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;

d)      servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia , per un importo pari a 67 milioni di euro.

ARTICOLI SULLA DISABILITA’

 Art. 23

 (Fondi sanitari e previdenza complementare)

 Nei procedimenti giurisdizionali l’invalidità civile di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest’ultima, fatte salve le ordinarie modalità  di difesa in giudizio, puo’ essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o dalle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l’Inps, da avvocati dipendenti da tale enti senza oneri aggiuntivi  a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza di giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n 545 del 1992, all’art. 27, comma 1, la parola “regionale” è soppressa.

(omissis)

 Art. 22

 ( Interventi a sostegno della condizione parentale)

 Dopo l’art. 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001n 151, è inserito il seguente : Art. 42-bis.

(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alla amministrazioni pubbliche).

 Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni  pubbliche di cui all’art. 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, puo’ essere assegnato , a richiesta anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un  posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro tenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente  lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

 All’art. 42, comma 5 del testo unico delle disposizioni  legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, le parola : <<da almeno cinque anni>> sono soppresse.

 All’art. 49, comma 1 del decreto – legge 30 settembre 2003, n 269, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326, dopo le parole: << e delle aziende sanitarie locali>>, sono inserite le seguenti:<<degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati, >>.

 E’ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l’edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai seni dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 45 agosto 1978, n 468, e successive modificazion.

Il Fondo di cui al comma 4 è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 4 sono utilizzati  per l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 9.

 Ai fini di cui al comma 6, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4:

a)      le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti  necessari, per l’attuazione dei programmi di cui al comma 6, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi,

b)      la misura di cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi 108 a 10 concorrono alla determinazione della bese imponibile dei percettori.

 L’attuazione dei programmi di cui al coma 6 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.

 I contatti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionale per la concessione di alloggi di  di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell’incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.

 Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 6, la cui superficie complessiva non puo’ essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 8, e che comunque per un periodo  non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali.

I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 9. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato.

 I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 8, possono disporre la  riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.

 L’incremento della dotazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n 449, disposta per l’anno 2004 dall’art. 21, comma 6, del decreto – legge 30 settembre 2003, n 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:

a)      politiche per la famiglia e in particolare  per anziani e disabili, per un importo pari 70 milioni di euro,

b)      abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 89, n 13, per un importo pari a 20 milioni di euro,

c)      servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro,

d)      servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

 Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 12, limitatamente alle scuole dell’infanzia, devono esser adottati previo accordo tra i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e del lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni.

(omissis)

n.b.

Gli articoli sopra riportati sono tratti da una rielaborazione realizzata dal sito : www.gildavenezia.it 

 

finanziaria 2004.htm