NOVITA' PER I DISABILI

Dal 1° Gennaio è entrata in vigore la Finanziaria  2006. Vi sono contenute alcune disposizioni  che interessano direttamente le persone  con disabilità ed i loro familiari. Cercando di essere brevi, rileviamo i punti piu' importanti della legge.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

All'interno delle diverse misure che hanno rimodulato  l'imposizione  sui redditi  ( IRPEF) e le relative detrazioni e deduzioni, è prevista una norma che riguarda  le persone con disabilità  a carico del contribuente o ai fratelli conviventi nel caso i genitori siano deceduti o totalmente inabili . Attualmente è in rigore  il regime della <<deduzione>> per carichi di familiari, cioè è possibile  dedurre dal reddito  lordo un importo variabile, a seconda del proprio reddito, per i figli e i familiari  a carico. La nuova finanziaria reintroduce il precedente sistema della detrazione, si detraggono cioè importi variabili a seconda del reddito per i figli e i familiari a carico. In sintesi : è prevista una detrazione di 800,00 euro (a scalare a partire da un reddito di  95.000,00 euro). La detrazione è aumentata a 900,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le "detrazioni" sono aumentate di un importo pari a 220,00 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi  dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione  è aumentata di 200,00  euro per ciascun figlio a partire dal primo.

AGEVOLAZIONI SUI VEICOLI 

La finanziaria interviene anche a proposito delle note agevolazioni di cui possono fruire le persone disabili nell'acquisto di un veicolo destinato alla loro mobilità. La legge precisa che: << le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute, a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti>>. Il comma successivo recita: << In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione        delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui  realizzare nuovi e diversi adattamenti >>. La norma contenuta nella Finanziaria impedisce al disabile, o al suo familiare, che abbiano acquistato un veicolo <<agevolato>> di rivenderlo nell'immediato a meno che non abbiano necessità di altri adattamenti, pena la restituzione dei benefici ottenuti.

AGEVOLAZIONE LAVORATIVA

La Finanziaria introduce una modificazione alle disposizioni relative ai congedi retribuiti di due anni riservata ai genitori di persone con handicap. Il comma in questione prevede che se un lavoratore fruisce dei congedi  retribuiti , per un periodo inferiore ai sei mesi, potrà fruire di giorni di ferie non retribuite nè coperti da contribuzione figurativa in numero pari a quelli che avrebbe maturato in identico periodo se avesse effettivamente lavorato.

FONDO SOCIALE PER I NON AUTOSUFFICIENTI

Con la finalità di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, la Finanziaria ha istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienti" ( 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli atti ed i provvedimenti relativi all'attuazione del fondo saranno adottati dal Ministero della Solidarietà Sociale di concerto con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata (Legge 281)

5 PER MILLE

La finanziaria ha confermato la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille della imposta sui redditi alle ONLUS , Associazioni di promozione sociale o di volontariato.

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