DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 2000, N 13

 

Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo  31 Marzo 1998 n 109, in materia di criteri di valutazione della situazioni economiche dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (G.U. N 118 del 23/05/2000).

 

Il Decreto Legislativo corregge e modifica il Dlg 109/98, più conosciuto “riccometro”. Viene specificato che  “ciascun soggetto, puo’ appartenere ad un solo nucleo familiare”.

 

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F., fanno parte del nucleo familiare delle persone  di cui sono a carico, i coniugi che hanno la stessa residenza  anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

 

Il figlio minore di diciotto anni anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

 

IN DEROGA A QUESTE DISPOSIZIONI, si stabilisce che per le “prestazioni sociali erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’art. 3 della Legge 104/92, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie” verrà presa in considerazione la situazione economica del SOLO ASSISTITO.

 

In sostanza per le prestazioni sociali riguardanti i soggetti con handicap grave, i malati  di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, il trattamento previsto è uguale a quello stabilito dalle leggi per la concessione della pensione sociale e di invalidità e per l’integrazione al minimo della pensione INPS;  in tutti questi casi infatti NON SI FA MAI RIFERIMENTO AL REDDITO DI FAMILIARE, MA ESCLUSIVAMENTE A QUELLO DELLA PERSONA INTERESSATA.   

Se cio’ non bastasse l’11 gennaio scorso il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha emesso la sentenza n 42/07 in cui perla prima volta in un’aula giudiziaria si è sostenuto che la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, erogate in favore di persone con disabilità grave, debba tenere conto ESCLUSIVAMENTE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SOLI ASSISTITI, non già dell’intero nucleo familiare cui gli stessi appartengono. In base a tali principi il giudice amministrativo ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto da ANFASS ONLUS e annullare il regolamento del Distretto Socio – Sanitario D 48 di Siracusa nella parte in cui prevedeva che la compartecipazione al costo delle prestazioni erogate dovesse commisurarsi in base all’ISEE ( Indicatore della situazione economica equivalente) della famiglia della persona con disabilità. Il principio si basa sulla disposizione normativa Art. 3 C2 ter del Dlgs n 109/98. Tale articolo prevede che qualora l’istituzione su cui grava l’onere che garantiva una prestazione sociale agevolata, decida di richiedere all’assistito una compartecipazione ai costi sostenuti, questa debba essere commisurata alla condizione economica del solo assistito. Si precisa che ai fini del calcolo ISEE, si considerano i soli redditi assoggettati a I.R.P.E.F., pertanto l’indennità di accompagnamento per la sua natura di carattere assistenziale non contribuirebbe ad aumentare la situazione reddituale del richiedente.