Associazione O.N.L.U.S.

L'Oasi di Torretta

Centro Socio-Sanitario


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    Offerte e donazioni a favore dell'Oasi  

 

    L'Associazione L'Oasi di Torretta ONLUS, gode di un regime fiscale agevolato, che comporta anche benefici alle persone fisiche o giuridiche (Società ed Enti vari) che fanno offerte in denaro o che forniscono gratuitamente beni e servizi all'Associazione.

Di seguito riportiamo in sintesi la disciplina in merito e la modulistica necessaria: per qualunque chiarimento, è possibile contattare la nostra segreteria (092440097/40507).

     

Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, anche non residenti, società ed enti commerciali non residenti (cfr DL 460/1997, art. 13)

Le offerte in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire nell'arco dell'anno, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

Perché tale detrazione possa essere resa efficace, il versamento dell'offerta all'Associazione deve essere effettuato esclusivamente utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento: 

  • bonifico bancario o altro mezzo certificato da un Istituto Bancario

  • versamento su conto corrente postale o altro mezzo certificato dall'ente poste (es. vaglia postale) 

  • sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'associazione provvederà a rilasciare apposita ricevuta che può essere utilizzata come documento per ottenere lo sgravio fiscale. 

Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società (cfr DL 460/1997, art. 13)

Le offerte in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire o al 2% del reddito d'impresa dichiarato nell'arco dell'anno, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

Perché tale detrazione possa essere resa efficace, il versamento dell'offerta all'Associazione deve essere effettuato esclusivamente utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento: 

  • bonifico bancario o altro mezzo certificato da un Istituto Bancario

  • versamento su conto corrente postale o altro mezzo certificato dall'ente poste (es. vaglia postale) 

  • sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'associazione provvederà a rilasciare apposita ricevuta che può essere utilizzata come documento per ottenere lo sgravio fiscale. 

 

Erogazioni liberali in natura effettuate da imprese e società (cfr DL 460/1997, art. 13)

Un impresa che metta a disposizione dell'Associazione l'opera di uno o più dipendenti,può dedurre dal reddito d'impresa dichiarato le spese sostenute per quei lavoratori. L'impresa può cioé  "prestare" i propri dipendenti all'Associazione L'Oasi di Torretta beneficiando della detrazione dal reddito delle spese, a condizione che:

  1. i lavoratori "prestati" siano assunti a tempo indeterminato;

  2. le spese da dedurre non superino il 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. 

Un'impresa può cedere all'Associazione L'Oasi di Torretta, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici (che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo, come i prodotti prossimi alla scadenza) alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale.
Questa cessione non costituisce ricavo per l'azienda ed è esente da IVA.

Un'impresa può, inoltre, cedere gratuitamente,  anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attività dell'impresa, nonché all'ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di lire. Tale costo specifico, d'importo complessivamente non superiore a due milioni di lire, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a 4 milioni di lire o al 2% del reddito d'impresa dichiarato). 
Questa cessione non costituisce ricavo per l'azienda ed è esente da IVA. Il superamento del tetto dei 2 milioni che l'impresa debba segnare tra i ricavi la cessione, mentre rimane valida l'esenzione dall'IVA.

La possibilità di fruire di queste agevolazioni e' subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali:

  1. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa cedente, al competente ufficio delle entrate e della Guardia di Finanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che deve riportare data, ora e luogo di inizio trasporto, destinazione finale dei beni e ammontare complessivo della donazione. La comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data stabilita per il trasporto. La comunicazione può essere omessa per cessioni di valore inferiore a £ 10.000.000. 

  2. accompagnamento dei beni con emissione di documento di trasporto ai sensi del DPR 14.08.1996 N° 472, progressivamente numerato;

  3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'Associazione L'Oasi di Torretta, (ai sensi della legge 04.01.1968 N°15, da conservare agli atti dell'impresa, attestante qualità e quantità dei beni ricevuti (corrispondenti al documento di trasporto) e  l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti; 

  4. emissione di fattura in esenzione d'imposta, riportando la dicitura "donazione al ONLUS esente ai sensi dell'art. 10, n° 12, del DPR 633/72)

  5. annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.