FINANZIARIA 2005
La Finanziaria per il 2005 modifica, per quanto riguarda le imposte sui redditi, la disciplina precedente rivedendo le modalità di calcolo del limite reddituale. Al contempo gli oneri familiari divengono deducibili anzichè detraibili.
Questo significa che le cifre forfetarie per i familiari a carico si deducono dal reddito complessivo e non dall'imposta dovuta allo Stato. Le nuove cifre deducibili sono le seguenti:
per coniuge a carico si possono dedurre 3200 euro
per figli o altri familiari si possono dedurre 2900 euro
Quest' ultima deduzione è aumentata a:
3450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni,
3700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n 104. Il testo approvato non richiede la gravità dell'handicap.
Si tratta di aumenti senza dubbio significativi. Si pensi che la precedente detrazione per figli a carico con handicap era di 774,69 euro, anche se questa interessava direttamente l'imposta e non il reddito complessivo.
Va ricordato poi l'introduzione della no tax area, cioè del limite reddituale (anche questo calcolato con nuovi meccanismi) al di sotto del quale non sono dovute imposte all'erario. Chi ha redditi inferiori non deve alcuna imposta allo Stato, ma al contempo non puo' nemmeno detrarre o dedurre spese sostenute (es. spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica, spese per acquisto ausili o veicoli adattati). E' un rischio che non corrono i contribuenti con redditi superiori. Nel complesso quindi, la revisione delle aliquote di tassazione non riguarda e non ha effetto alcuno sui ceti meno abbienti, cioè su chi non raggiunge nemmeno un reddito sufficiente per presentare la denuncia annuale dei redditi.
Un'altra deduzione ammessa è quella per le spese documentate e sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione massima ammessa è di 1.820 euro. Questa deduzione non va confusa con quella già prevista dalla normativa vigente, per l'assistenza specifica cioè prestata da personale medico, paramedico o assimilato.